Art. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
- Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi
di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle
formalita' doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una
carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale
proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel
regolamento.
- Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di
validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 340 (Art. 134 Cod. str)
(Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)
- L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del Codice e'
consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla
Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprieta' di
stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi
svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione puo' avvenire solo
su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.
- La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con
targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie
relativamente alle lettere a) e b), e' la seguente:
-
- bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
- dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure
dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano,
rilasciata con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,
(allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante
esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una
dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la
residenza all'estero, nonche' la delega fatta alle persone incaricate per lo
svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica
diverra' definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare
dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure
mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);
- dichiarazione di conformita' o certificato di origine oppure carta di
circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o
della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a
visita e prova secondo le modalita' all'uopo dettate dal ministero dei
Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
- Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al
comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando
la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e
la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
