Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
esteri
- I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali
e' valida la loro patente o il loro permesso, purche' non siano residenti in
Italia da oltre un anno
- Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato
estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali
cui l'ltalia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione
ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo
quanto stabilito in particolari convenzioni Internazionali.
- I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da
uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e'
prescritto, altresi', il possesso di un certificato di abilitazione profes
sionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso
rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti
veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi
dall'autorita' competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale o di idoneita', quando prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice, ai
medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
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