Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
e permessi internazionali di guida
- I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni
internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei
documenti di circolazione nazionali.
- I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della
patente.
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