Art. 138. Veicoli e conducenti delle Forze armate
- Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro
dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al
rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento .
- I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli
articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non
militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto
dall'art.10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando
competente.
- Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in
servizio: a) all'addestramento, all'individuazione, e all'accertamento dei
requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della
patente militare di guida, che abiliti soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate; b) al rilascio dei certificati di
abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
- Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono
soggetti alle disposizioni del presente titolo.
- Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza
sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli delle
corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal
Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreche'
la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dallaquale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o,
dalla cessazione dal servizio.
- Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare
puo' ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad
istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalita' stabilite dal
Ministero dei trasporti, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
- I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con
targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
- La caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o
da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il
Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
- Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie
radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni
tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
- In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi di
istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle
categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico .
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di
Polizia penitenziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce
rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.
- Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata
ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e'
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
- La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata, secondo
le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
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