Art. 139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio di
polizia stradale
- Il personale gia' in possesso di patente di guida, che esplica il servizio
di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli
immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve
essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalita'
dell'intestatario, tutti i dati alla sua identificazione, la sua qualifica ed
il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
- La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto delle provincia nella
quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su
richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono
stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio di tale patente.
- La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art. 138 e'
alternativa a quella prevista dal comma 1
ATTUAZIONI
Art. 341 (Art. 139 Cod. str.)
(Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia
stradale)
- La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli,
autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose,
per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che
ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che
pratico.
- L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dell'Interno sentito il
ministro dei Trasporti.
- Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo
presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato.
Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di
ciascuna prova e' espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneita' e'
indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta
come media dei voti riportati nelle due prove.
- Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio
sono nominate dal prefetto e composte da:
- un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
- un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., come membro;
- un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.
- Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale
in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio
presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia
della patente ordinaria deve essere trasmessa al prefetto per il successivo
rilascio della patente di servizio.
- I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le
prove prima di un mese. La commissione esaminatrice puo' esprimere il parere
di non ammissibilita' alla ripetizione delle prove.
- La patente di servizio e' valida per 5 anni. La validita' puo' essere
confermata per altri cinque anni dal prefetto, al quale, a tal fine, deve
essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore
dell'ufficio attestante che il titolare e' tuttora idoneo alla guida ed e'
munito della patente ordinaria in corso di validita'.
- La patente di servizio puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi,
revocata dal prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando
o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia
cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o
la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di
sospensione, sara' custodita dal comando o ufficio cui appartiene il
dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il
titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del
corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata
viene inviata al prefetto che l'ha rilasciata.
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