Art. 140. Principio informatore della circolazione

  1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

  2. I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.


 

 

            TORNA ALLA HOME PAGE                                     INDICE CODICE DELLA STRADA