Art. 141. Velocita'
- E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che
avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo
stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e
ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per
la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per
la circolazione .
- Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di
sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del
suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
- In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di
strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni
e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli
appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati,
nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni
atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque
nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
- Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita'
degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino
sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
- Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
- Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
- All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' tenuto anche il
conducente di animali da tiro, da soma o da sella.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire trentamila a
lire centoventimila.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 342 (Art. 141 Cod. str.)
(Obbligo di limitare la velocita')
- L'obbligo di limitare la velocita', di cui all'articolo 141, comma 1, del
Codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire
l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di
prescrizione o di pericolo.
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