Art. 142. Limiti di velocita'

  1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per strade extraurbane secondarie e per strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali

  2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

  3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:

    1. ciclomotori: 45 km/h;

    2. autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

    3. macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

    4. quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

    5. treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

    6. autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

    7. autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

    8. autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

    9. autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

    10. mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati.

  4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed Organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

  5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

  6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

  7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

  8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

  9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.

  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

  11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

  12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.


ATTUAZIONI


Art. 343 (Art. 142 Cod. str.)

(Limitazioni temporanee di velocita')

  1. In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.

  2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti segnali.


Art. 344 (Art. 142 Cod. str.)

(Limitazioni permanenti di velocita')

  1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del Codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti.

  2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

    1. dimensioni e colori: come riportato in figura V.l;
    2. materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
    3. materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

  3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal ministero dei Trasporti e della Navigazione.


Art. 345 (Artt. 142 Cod. str.)

(Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita')

  1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

  2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

  3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocita', puo' essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocita' e' associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

  4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del Codice, e devono essere nella disponibilita' degli stessi.


 

 

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