Art. 142. Limiti di velocita'
- Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana
la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110
km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per strade extraurbane
secondarie e per strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo
di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli
appositi segnali
- Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita'
minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in
determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto
dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori
pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno
indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando
siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato
adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
dell'ente proprietario.
- Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita'
sottoindicate:
- ciclomotori: 45 km/h;
- autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di
cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei
centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
- macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
- quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
- treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere
h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h
sulle autostrade;
- autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori
dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati.
- Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a) e b) devono essere indicate le velocita' massime
consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del
limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque
esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c),
g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero
ai Corpi ed Organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
- In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi
gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
- Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi
ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
- Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti
massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
- Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi
di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
- Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni. Da tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se
la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida
da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
- Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le
sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
- Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di
due anni in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e'
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.
ATTUAZIONI
Art. 343 (Art. 142 Cod. str.)
(Limitazioni temporanee di velocita')
- In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono
manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a
cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocita' per tutto il
periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia
ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione
di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i
prescritti segnali.
- L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari
situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il tratto di strada
interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti segnali.
Art. 344 (Art. 142 Cod. str.)
(Limitazioni permanenti di velocita')
- Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del
Codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale
retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti.
- Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito
elencate:
- dimensioni e colori: come riportato in figura V.l;
- materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
- materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
- I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo
approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal ministero dei
Trasporti e della Navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo
visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal ministero
dei Trasporti e della Navigazione.
Art. 345 (Artt. 142 Cod. str.)
(Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di
velocita')
- Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di
velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando
la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile,
tutelando la riservatezza dell'utente.
- Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei
Lavori pubblici. In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti
della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore
rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.
Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono
essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita',
apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
- Il controllo dell'osservanza del limite di velocita', puo' essere anche
effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le
annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto
dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni
con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle
tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In
tale caso alla determinazione della velocita' e' associato l'errore relativo -
a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la
velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari
a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
- Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita', le
apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli
organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del Codice, e devono essere
nella disponibilita' degli stessi.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
