Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele
- La circolazione per file parallele e' ammessa nelle carreggiate ad almeno
due corsie per ogni senso di marcia, quando la densita' del traffico e' tale
che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro
senso di marcia e si muovono ad una velocita' condizionata da quella dei
veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico
la autorizzano. E'' ammessa, altresi', lungo il tronco stradale adducente a
una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al
segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra
dell'intersezione stessa.
- Nella circolazione per file parallele e' consentito ai conducenti di
veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi
presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia
prescelta.
- Il passaggio da una corsia all'altra e' consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra
per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra,
ovvero per effettuare una riduzione di velocita' o una volontaria sospensione
della marcia al margine della carreggiata, quando cio' non sia vietato. I
conducenti che si trovano nella prima corsia di destra, possono, inoltre,
spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 346 (Art. 144 Cod. str.)
(Marcia per file parallele)
- Nel caso di marcia per file parallele e' consentito lo scorrimento di una
fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve
sempre procedere entro la propria corsia.
- Nella marcia rettilinea su file parallele e' fatto obbligo ai veicoli non
provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di
destra, mantenendosi il piu' possibile verso il margine della carreggiata.
- Quando, nella circolazione per file parallele, e' cons ai sensi
dell'articolo 144, comma 3, del Codice, il cambio di corsia, chi effettua la
manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi,
ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia
da impegnare.
- Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovra' comunque
accertare:
- che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente
anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi
retrovisori;
- che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta gia' iniziato,
ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra.
- Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita
segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie,
demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare
cosi' da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovra' essere
mantenuto durante la fase d'attraversamento dell'intersezione stessa. Una
volta effettuata la scelta della corsia il conducente e' tenuto a rispettare
la destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le
modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso
alle aree delle intersezioni.
- In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da
segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella
corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in
attesa del segnale di via.
- La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto e' vietata.
- Attraverso le porte della citta' ed i fornici aperti nelle mura urbane,
ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i
conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a
cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la
regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri
fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli
appositi segnali, ai sensi del comma 3.
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