Art. 145. Precedenza
- I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
- Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove
le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare
la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
- Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
segnalazione.
- I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai
sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
- I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di
arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia cosi' stabilito
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa
nota con apposito segnale.
- Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i
conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola
sulla strada.
- E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilita' di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire
il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
- Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a
chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di
dette vie variano nell'immediata prossimita' dello sbocco sulla strada.
- I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi
della precedenza.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila.
- Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
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