Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello
- Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti osservare le
segnalazioni indicate nell'art. 44.
- Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere,
gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimita' delle segnalazioni
previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso
contrario devono fermarsi senza impegnarli.
- Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello
quando:
- siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
- siano in movimento di apertura le semibarriere;
- siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica
previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello
stesso articolo;
- siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere
previsti dal medesimo articolo.
- Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a
livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di
portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilita', deve fare
tutto quanto gli e' possibile per evitare ogni pericolo per le persone,
nonche' fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in
tempo utile dell'esistenza del pericolo.
- Chiunque viola la disposizione del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
violazione di cui al comma precedente per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
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