Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli
- Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
- Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo
per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una
distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti
di strada con due o piu' corsie per senso di marcia.
- Quando siano in azione macchine sgombraneve o spartitrici, i veicoli
devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a
tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che
procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine
di non intralciare il lavoro.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
- Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia
incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
- Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, salva l'applicazione delle sanzioni penali
per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le
disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 348 (Art. 149 Cod. str.)
(Distanza di sicurezza tra i veicoli)
- La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata
alla velocita', alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni
del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni
atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entita' del
carico, nonche' ad ogni altra circostanza influente.
- La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso
durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio
della frenata.
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