Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o sulle strade di
montagna
- Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o
altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e' ostacolato e non puo'
tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per
lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
- Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con
altri veicoli e' malagevole o impossibile, il conducente che procede in
discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto piu' possibile al margine destro
della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il
conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di
essa, se la strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
manovra di retromarcia.
- Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di
veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri.
Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra
quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del
veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu' agevole
per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se
quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
- Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art.
149, commi 5 e 6.
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