Art 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
- L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'.
- Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
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