Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi
- Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la marcia
dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci
di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi: a) i
proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica
manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione
pubblica sia sufficiente, fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in
caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri
abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione
pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare
sia la visibilita' per il conducente, sia quella del veicolo da parte dl
altri; b) i proiettori di profondita' fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono
essere usati i proiettori anabbaglianti.
- I proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di
nebbia, fumo, foschia nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondita' possono essere sostituiti da proiettori
fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati
gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni
caso e nelle ore e nei casi indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri
abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
- I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita' passando a quelli
anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per incrociare altri
veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria
affinche' i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro
marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve
distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondita' avvenga brevemente in
modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare
gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su
binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
- E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita' per dare
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che
precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso e' consentito durante la
circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche
all'interno dei centri abitati.
- Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e la sosta
si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro.
- Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1,
durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro
rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza
non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle
luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
- I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa
di pericolo:
- nei casi di ingombro della carreggiata;
- durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile
di pericolo ove questo sia necessario;
- quando per avaria il veicolo e' costretto a procedere a velocita'
particolarmente ridotta;
- quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
- in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo
anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
- In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 metri, di pioggia intensa
o di fitta nevicata in atto, deve essere usata la luce posteriore per nebbia
qualora il veicolo ne sia dotato.
- E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da
quelli indicati nell'art. 151,
- Chiunque viola la disposizione del comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa
impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
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