Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia
- I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso
della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare
un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico
passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
- assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi;
- segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
- Le segnalazioni delle manovre devono esser effettuate servendosi degli
appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare
per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata
completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche
l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino,
il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il
braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro
o quello sinistro, qualora intenda voltare.
- I conducenti devono, altresi':
- per voltare a destra, tenersi il piu' vicino possibile sul margine
destro della carreggiata;
- per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata
e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimita' del
centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa
segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di
circolazione, tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della
carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra
strada contromano e devono usare la massima prudenza;
- nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
- E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di
direzione.
- Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche
frenate o rallentare improvvisamente.
- L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
- Chiunque viola la disposizione del comma 6 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 349 (Art. 154 Cod. str.)
(Inversione)
- Nelle aree urbane la manovra di inversione ad "U" e' vietata quando per
compierla e' necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con
striscia longitudinale continua; e' parimenti vietata in corrispondenza dei
bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri
casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del Codice.
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