Art. 155. Limitazioni dei rumori
- Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal
modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui e'
sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
- Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in
buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
- Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei
veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilita'
fissati dal regolamento.
- I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
limitare l'emissione sonora solo ai tempi massimi previsti dal regolamento e,
in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore
fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1ø marzo 1991
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 350 (Art. 155 Cod. str.)
(Limiti sonori massimi)
- Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a
bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del Codice, non puo'
superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore
con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e
finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio
alla guida del veicolo.
- L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del
Codice deve essere intervallata e non puo' superare in ogni caso la durata
massima di tre minuti.
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