Art. 156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
- Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima
moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve
essere piu' breve possibile.
- Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica e'
consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo
richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di
sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la
necessita', il segnale acustico puo' essere sostituito da segnali luminosi a
breve intermittenza mediante i proiettori di profondita', nei casi in cui cio'
non sia vietato.
- Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di
effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle
segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei proiettori di profondita' a
breve intermittenza.
- In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni
sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
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