Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
- Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende
l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata,
che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la
sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di
allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende
l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per
avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un
passeggero
- Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso
di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e
secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve
essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque
non inferiore ad un metro.
- Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne',
salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di
impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e
secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la
sosta e' vietata.
- Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche
lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' sufficiente al transito
almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di
larghezza.
- Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
- Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo
ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la
sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata
della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
- E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi
assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti
della strada.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 351 (Art. 157 Cod. str.)
(Arresti e soste dei veicoli in generale)
- Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non puo' ne'
arrestare, ne' fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di
intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in
tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle
correnti di circolazione trasversale.
- Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica
orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a
sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere
gli spazi contigui.
- Le manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del Codice, devono essere,
nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente
necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare
la sicurezza del medesimo.
Art. 352 (Art. 157 Cod. str.)
(Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di
persone)
- La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica
orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e
degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonche' per i
capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita
segnaletica verticale. L'apposizione e' a cura del gestore del servizio,
previa intesa con l'ente proprietario della strada.
- Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia,
le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra
loro almeno 50 m, in posizione posticipata l'una rispetto all'altra, secondo
il rispettivo senso di marcia.
- Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di
cui al comma 1, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono
poste, di massima, dopo l'area di intersezione, ad una distanza non minore di
20 m. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei
mezzi in modo da costituire intralcio per l'area di intersezione, la fermata
deve essere anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione.
- Quando e' necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente
seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell'area di
fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l'ente
proprietario della strada dovra' determinare, caso per caso e con molta cura,
la distanza piu' opportuna della fermata dalla curva stessa, cosi' da evitare
che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso.
- Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco
di quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi
contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m. In ogni caso, le
aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla
carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita.
- Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e
degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione,
per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di
massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di
fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della
fermata e una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di
raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig.V.2). Le
piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita
isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in
attesa.
- Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere
effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo
da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la
carreggiata, diminuendo la capacita' della strada ed intralciando il traffico
sulla stessa.