Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli

  1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli;

    1. nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
    2. nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
    3. in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
    4. quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

  2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurez circolazione.

  3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

  4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo 1, sezione 11, del titolo VI.

  5. Gli organi di polizia possono, altresi' procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.


ATTUAZIONI


Art. 12 (Artt. 10-159 Cod. str.)

(Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli)

  1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del Codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.

  2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione es soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

  3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione dei veicoli.


Art. 354 (Art. 159 Cod. str.)

(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti)

  1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del Codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Cee;
    2. eta' non inferiore ad anni 21;
    3. non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
    4. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
    5. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;
    6. non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
    7. essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2.

  2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro dei Lavori pubblici.

  3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del Codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano 1e disposizioni dell'articolo 215 del Codice e dell'articolo 397.

  4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.


Art. 355 (Art. 159 Cod. str.)

(Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli)

  1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del Codice deve avere le seguenti caratteristiche:

    1. essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;
    2. consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio, neanche quando il pneumatico e' sgonfio;
    3. impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
    4. essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, ne' il pneumatico;
    5. essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
    6. non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
    7. essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
    8. non superare il peso complessivo di 30 kg;
    9. essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo.

  2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalita' di applicazione dello stesso attrezzo.

  3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

  4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del Codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del Codice e dell'articolo 398.

  5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.


 

 

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