Art. 160. Sosta degli animali
- Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani
il conducente deve vigilare affinche' gli animali in sosta, con o senza
attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante
appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare
intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le
ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente
illuminati. Fuori dei centri abitati e' vietata la sosta degli animali sulla
carreggiata.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
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