Art. 161. Ingombro della carreggiata
- Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta
del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni
pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero
per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a
spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se cio' non e' possibile, a
collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di
essa.
- Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla
circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie
per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
- Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a
segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui
all'art. 162 o, in mancanza, con altri mezzi idonei, nonche' informare l'ente
proprietario della strada od un organo di polizia.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire
duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 356 (Art. 161 Cod. str.)
(Ingombro della carreggiata)
- Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata
da parte di veicoli danneggiati che non e' possibile rimuovere
tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o
piu' segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del Codice a cura dei
conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano
impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura
degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo
dell'incidente.
- Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla
circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o
comunque pericolose, consistono in:
- presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto
dall'articolo 162 del Codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla
carreggiata;
- segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo
incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei
veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non e' stato posto il segnale;
- rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino
dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra,
segatura o altro idoneo materiale.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli
interessati sono tenuti, nel piu' breve tempo possibile, ad avvertire l'organo
di polizia stradale piu' vicino al luogo dell'incidente.
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