Art. 161. Ingombro della carreggiata

  1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se cio' non e' possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.

  2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

  3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o, in mancanza, con altri mezzi idonei, nonche' informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire duecentomila.


ATTUAZIONI


Art. 356 (Art. 161 Cod. str.)

(Ingombro della carreggiata)

  1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non e' possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o piu' segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del Codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.

  2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:

    1. presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del Codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;
    2. segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non e' stato posto il segnale;
    3. rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.

  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel piu' breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale piu' vicino al luogo dell'incidente.


 

 

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