Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo
- Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i
veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che
per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o
siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni
caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza
da coloro che sopraggiungono da tergo, devono esser presegnalati con il
segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale
deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
- Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare rivestito di
materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta
l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoche' verticale in modo da
garantirne la visibilita'.
- Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di
approvazione del segnale, il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
- Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di
pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 357 (Art. 162 Cod. str.)
(Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo)
- Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del Codice, fermi su
una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente
caduto su di essa, devono essere presegnalati, quando si verifichino le
seguenti circostanze:
- di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili
a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo
sopraggiungente da tergo;
- di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci
posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni
caso di caduta del carico dal veicolo stesso.
- Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1, e' imposto il presegnalamento,
l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al
veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di
almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente
visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli
sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il
segnale va collocato nella posizione piu' idonea per essere avvistato.
- Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o
dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della
carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che
sopraggiungono.
- L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione
della sosta o, comunque, dell'ingombro.
Art. 358 (Art. 162 Cod. str.)
(Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo)
- Il segnale mobile di pericolo indica comma 2, del Codice, che
fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2,
del Codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del
segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (fig. II.35).
- Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito
di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e
tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello
spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.
- Il ministero dei Lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di
pericolo con le procedure previste all'articolo 192.
- Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle
prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione economica per l'Europa
dell'organizzazione delle Nazioni unite.
Art. 359 (Art. 162 Cod. str.)
(Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale
mobile di pericolo)
- Il materiale retroriflettente che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del
Codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve
avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e
rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E.
1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve
essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato
nella stessa tabella.
- Il coefficiente areico di intensita' luminosa del materiale rifrangente
nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di
divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti
e riportati nella tabella seguente:
- Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui e'
applicato senza punti di distacco.