Art. 163. Convogli militari, cortei e simili
- E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di
polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali, e' vietato altresi'
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
- E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a
lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 360 (Art. 163 Cod. str.)
(Convogli militari, cortei e simili)
- Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di
colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare
la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra,
onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.
- Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi
del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono
procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o
impedimento alla circolazione veicolare.
- Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.
- I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1
sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del
Codice, nonche' tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni
visive.
- Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unita',
sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato
anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO
COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero
FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovra'
essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA
e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA. Una
competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento puo' essere
indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE
GARA" con le modalita' prescritte nel provvedimento di autorizzazione della
gara.
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