Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli
- Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o
la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita' al conducente ne'
impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida; da non compromettere la
stabilita' del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col
braccio.
- Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e
non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose
indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche' nei
limiti stabiliti dall'art. 61.
- Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1
possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma
del veicolo purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di
distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre
o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non
possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
- Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori
della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
- E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se
in parte sostenute da ruote.
- Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere
adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della
strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante
uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale
retroriflettente, posti alle estremita' della sporgenza in modo da risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
- Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
- Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a
motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida,
provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la detta sistemazione, del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto
allorche' il carico sia stato sistemato in conformita' delle presenti norme.
Le modalita' della restituzione sono fissate dal regolamento.
ATTUAZIONI
Art. 361 (Art. 164 Cod. str.)
(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del
carico)
- I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico
da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164,
comma 9, del Codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e
devono avere una superficie minima di 2500 cm quadrati. Detta superficie deve
essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e
rosse disposte a 45ø.
- Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di
notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da
lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2,
sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
- Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della
parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due,
posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma
sporgente.
- In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di
segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 192.
Art. 362 (Art. 164 Cod. str.)
(Restituzione dei documenti)
- Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo
164, comma 9, del Codice, possa essere ripristinata immediatamente, i
documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad
opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di
constatazione della violazione.
- Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore, che procedera' alla restituzione dopo la constatazione che il
viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste
dall'articolo 164, comma 9, del Codice, previa espressa annotazione sul
verbale di constatazione della violazione.
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