Art. 165. Traino di veicoli in avaria
- Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi
mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo
attrezzo, purche' idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e
risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
- Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere
attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151,
lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul
lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6,
ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162.Il veicolo trainante, ove ne sia
munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla
prescritto dal regola- ¡ mento per i veicoli di soccorso stradale.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
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