Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

  1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non puo' superare il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa.

  2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

     

     

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