Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
- Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non puo' superare il peso
complessivo a pieno carico indicato nella targa.
- Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno
carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
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