Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
- I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva
indicata sulla carta di circolazione.
- Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico
risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella
carta di circolazione, quando della massa e' superiore a 10 t e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento dl una somma:
- da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1
t;
- da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le
2 t;
- da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le
3 t;
- da lire cinquecentomila a lire duemilioni, se l'eccedenza supera le 3 t.
- Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le
sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' la
eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci,
venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa
complessiva.
- Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma
3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade
o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera
delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui
all'art. 10, comma 3, lettera e) e g,) possono circolare con il loro carico
sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca
un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30
cm.
- Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a
quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione
amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
- La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di
massa.
- Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la responsabilita' civile di
cui all'art. 2054 del codice civile.
- Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo
le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione,
nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi
percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
- Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia
al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando
si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della
carta di circolazione del veicolo e' tenuto a corrispondere agli enti
proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10,
commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
- Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento
della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione,
la continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del carico entro i
limiti consentiti.
- Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando
venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione,
limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime
relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e'
subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
- Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze
degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in
dotazione agli organi di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento
previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico
dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati
all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
ATTUAZIONI
Art. 363 (Art. 167 Cod. str.)
(Accertamento della massa dei veicoli)
- Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di
polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno
disporre che la pesatura sia effettuata nella piu' vicina localita' in cui
esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in
mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purche' in regola con le
prescritte verifiche di legge.
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