Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali
pericolosi
- Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi
quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla
legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
- Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico,
allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del
trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Il Ministro dei trasporti puo' altresi' prescrivere con propri
decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si
rendano necessari per il trasporto di singole merci pericolose di cui al comma
1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli
addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli,
debbono a cio' essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, le necessarie misure applicative.
- Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada e' ammesso
dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada,
all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti
trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e
per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle
licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti
disposizioni.
- Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto
su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che
siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni
nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al
trasporto, per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 puo' altresi'
essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto,
precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
seguire.
- Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme
dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, modificato dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al
recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto
su strada delle merci pericolose. Chiunque circola con un veicolo o con un
complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa
complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di
circolazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167
comma 2, in misura doppia.
- Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando
sia prescritta ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della
sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, e' punito con
l'arresto sino a 8 mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
duemilioni. All'accertamento del reato conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma
rispettivamente del capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo
VI.
- Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al
comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. A tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della
carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I , sezione II,
del titolo VI.
- Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'art. 167, comma 10.
ATTUAZIONI
Art. 364 (Art. 168 Cod. str.)
(Disposizioni applicabili)
- Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del
Codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.
Art. 365 (Art. 168 Cod. str.)
(Definizioni)
- Le definizioni di imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR),
recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque
destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli
allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 366 (Art. 168 Cod. str.)
(Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose)
- Fatte salve le prescrizioni generali del Codice della strada per la
circolazione dei veicoli, il ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il
ministro dei Trasporti puo' emanare decreti per disciplinare la circ trasporto
di determinate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che
possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio
gallerie, viadotti od altri punti singolari.
Art. 367 (Art. 168 Cod. str.)
(Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose)
- Fatte salve le disposizioni generali previste dal Codice della strada per
la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del ministro dei Trasporti
possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo
stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Art. 368 (Art. 168 Cod. str.)
(Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di
eccezionalita')
- E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in
condizioni di eccezionalita', fatte salve le condizioni di ammissibilita'
previste nel presente articolo nonche' le competenze del ministero dei Lavori
pubblici e degli enti proprietari delle strade.
- E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti
prescritti dagli articoli 61 e 62 del Codice, purche' tale trasporto avvenga
con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
- La Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare singole specifiche e
motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli
eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', quando ricorrano particolari e
giustificate esigenze di trasporto.
Art. 369 (Art. 168 Cod. str.)
(Controlli)
- Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui
all'articolo 168 del Codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto
del ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle
prescrizioni stesse.
- I controlli hanno luogo con le stesse modalita' previste dall'articolo 80,
comma 10, del Codice, e dall'art. 239.
Art. 370 (Art. 168 Cod. str.)
(Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci
pericolose)
- Il ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Interno, emana
con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in
cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di
merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilita' di
disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza,
per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalita' degli incidenti
stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di
acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali
ulteriori disposizioni.
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