Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a
due ruote
- Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere
libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in
posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con
una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non
deve procedere sollevando la ruota anteriore.
- Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente.
- Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo.
- E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
- Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del
veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta
centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita' al conducente. E'ntro
i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
- Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente
minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
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