Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote
- E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la
normativa stabilita dal Ministero dei trasporti; a) ai conducenti minorenni
alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli; b) ai conducenti di
motocicli di qualsiasi cilindrata, o di motocarrozzette, nonche' agli
eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
- Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando
il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione
risponde il conducente.
- Se la violazione e' ammessa da conducente minorenne, in luogo della
sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo IV.
- Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni.
- I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo Vl.
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