Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida
- Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo dl lenti o di
determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
- E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138,
comma 11, e di polizia nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.E'
consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro
funzionamento l'uso delle mani.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
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