Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose
- La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e
di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento Cee n. 3820/85.
- Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui
all'art. 14 del regolamento Cee n. 3820/85 debbono essere esibiti per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale
ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
- I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del
lavoro.
- Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento Cee n. 3820/85 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
- Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e'
sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o delle copia dell'orario di
servizio di cui al medesimo regolamento Cee n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
- Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
- Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da
cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi
dovuta.
- L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento Cee n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o
li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisce reato.
- Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di
linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni
si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
- Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a
suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto
cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
- Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di
viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle
disposizioni vigenti in materia.
- La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono
disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
- Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 1, e'
ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il
quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita'
diverse sono definitivi.
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