Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali
- Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su
altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica
d'inizio e fine.
- E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle
strade di cui al comma 1;
- velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150
centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata
inferiore a 250 cm3 se a motore termico;
- altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva
fino a 1300 kg;
- veicoli non muniti di pneumatici;
- macchine agricole e macchine operatrici;
- veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente
oltre i limiti consentiti;
- veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione;
- veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli
articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
- veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
- veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
- Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti
agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine
operatrici-gru, come individuate nella carta di circolazione, non si applica
sulle strade extraurbane principali;
- Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocita' per l'ammissione
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di
determinate categorie di veicoli.
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza
degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito
su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di
veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove
si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il
provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per
quelli appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato con il
Ministro della difesa.
- E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le
aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare solo se debitamente custoditi. lungo le corsie di emergenza e'
consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le
richieste dl soccorso.
- Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o
di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato:
- trainare veicoli che non siano rimorchi;
- richiedere o concedere passaggi;
- svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma;
esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate
dall'ente proprietario;
- campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
- Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e' vietato, anche
a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attivita' di
propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivita' commerciali con offerta di
vendita agli utenti delle autostrade stesse.
- Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra pertinenza
autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore
alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi
esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
- Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art.159.
- Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in
sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi
abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei centri di raccolta
autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia
possono incaricare l'ente proprietario.
- Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli
enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente dall'ente proprietario.
Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e' soggetto
alla sanzione amminist lire cinquecentomila a lire duemilioni.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila salvo l'applicazione delle norme della legge
28 marzo 1991 n. 112.
- Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Dalla detta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma
6 la sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila.
- Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada,
dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al
comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia
possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
ATTUAZIONI
Art. 372 (Art. 175 Cod. str.)
(Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali)
- Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonche' riunioni,
giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse
adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che
possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente
proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la
situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del
Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice.
- In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il
conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del
ministro dei Lavori pubblici di concerto con il ministro dei Trasporti e della
Navigazione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo
da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione.
- Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario
puo' sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di
esse su tratti dell'autostrada, ovvero puo' stabilire particolari modalita' di
uso di tratti dell'autostrada stessa, compreso l'attraversamento dei piazzali
delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori
autorizzati dall'ente proprietario.
- Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del Codice
non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane
principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocita'
in piano di almeno 80 km/h. Il ministro dei Lavori pubblici puo', ai sensi
dell'articolo 142, comma 2, del Codice, fissare limiti minimi di velocita' per
altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del Codice.
- Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle
norme che regolano l'uso delle autostrade e' di regola espletato dal personale
indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del Codice. Tale servizio
e' altresi' espletato dal personale dipendente della amministrazione dello
Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del Codice.
- Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175
del Codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati
all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non e'
ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento e' fatto dopo
l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima
uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o
funzionario accertatore.
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