Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali
- Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui
all'art. 175, comma 1, e' vietato:
- invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche
all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o parte di essa
nel senso di marcia opposto a quello consentito;
- effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,
fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di
parcheggio;
- circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o
riprendere la marcia;
- circolare sulle corsie di variazione di velocita' se non per entrare o
uscire dalla carreggiata.
- E' fatto obbligo:
- di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di
marcia, nonche' di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su
quest'ultima corsia;
- di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di
destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal
suo inizio;
- di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il
cambiamento di corsia.
- In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per
formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia
occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la
prima corsia di destra devono essere disposti il piu' vicino possibile alla
striscia di sinistra.
- In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la sosta di
emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di
preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
- Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e' vietato sostare o solo
fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli
occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il
veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile sulla corsia per la
sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di
marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
- La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario
per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre
ore. Decorso tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e si
applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
- Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di
notte, in caso di visibilita' limitata, devono sempre essere tenute accese le
luci di posizione, nonche' gli altri dispositivi prescritti dall'articolo 153,
comma 5.
- Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla
corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure
allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi
spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di
almeno 100 m dallo stesso, I'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo
incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o
in ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano inefficienti le luci
di posizione.
- Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo diversa
segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci,
la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o
complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre
corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata.
- Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per file
parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
- Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i
conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza
delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il
pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti.
- I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada purche' muniti
di specifica autorizzazione dell'ente proprieta rio, sono esentati, quando
sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del
presente articolo relative al divieto di effettuare:
- la manovra di inversione del senso di marcia;
- la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
- il traino dei veicoli in avaria.
- I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono
essere eseguite con la massima prudenza e cautela devono tenere in funzione
sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante.
- Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui
al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione
il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
- Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e' esonerato,
in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune
cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
- Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o
che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo
in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla piu' lontana
stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente e' data la
facolta' di prova in ordine alla stazione di entrata.
- Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando
pericolo per la circolazione, nonche' per la sicurezza individuale e
collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
o in parte il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
- Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in
regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata
con esito favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. E' sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente,
proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si
applicano le norme dell'art. 214.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto
sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
unmilione.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei
commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila
- Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di cui al comma
1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi,
secondo le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. Quando
si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla
sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due mesi
a sei mesi.
ATTUAZIONI
Art. 373 (Art. 176 Cod. str.)
(Pedaggi)
- Al pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli oneri di
accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il
conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi
dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo
unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive
integrazioni e modificazioni.
- Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
- i veicoli della polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S.
muniti di segni contraddistintivi;
- i veicoli dell'Arma dei carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di
circolazione del ministero della Difesa con annotazione di carico all'Arma
dei carabinieri;
- i veicoli con targa C.R.I., nonche' i veicoli delle associazioni di
volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti
al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di
apposito contrassegno approvato con decreto del ministro dei Trasporti e
della Navigazione e del ministro dei Lavori pubblici;
- i veicoli con targa V.F., nonche' quelli in dotazione al corpo
permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
- i veicoli con targa G.d.F.;
- i veicoli con targa C.F.S.;
- i veicoli con targa POLIZIA PEN;
- i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze,
autosoccorso, e servizio o al seguito di autocolonne;
- i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in
occasione di pubbliche calamita', nonche' i veicoli civili, con targa
italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente
riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di
calamita' naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima
necessita' in soccorso delle popolazioni colpite, purche' muniti di
specifica attestazione delle competenti autorita';
- i veicoli dei funzionari del ministero dell'Interno, dell'A.N.A.S.,
della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, del ministero dei Lavori pubblici,
autorizzati al servizio di polizia stradale.
- Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali,
oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui
all'articolo 10, comma 10, del Codice, devono corrispondere i pedaggi relativi
alla tariffa della classe di appartenenza.
- Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente e' tenuto
a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo piu'
assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.
Art. 374 (Art. 176 Cod. str.)
(Soccorso stradale e rimozione)
- L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle
autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della
strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
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