Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio e delle autoambulanze
- L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle
autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,
solo per l'espletamento di servizi urgenti di Istituto. I predetti veicoli
assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da
parte della Direzione generale M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli
suddetti.
- I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti
del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e
diligenza.
- Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o
sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima appena udito
il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo dl lasciare libero
il passo e, se necessario, di fermarsi. E'' vietato seguire da presso tali
veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
- Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
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