Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non
muniti di cronotachigrafo
- I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono esser esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
- I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di
cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo ai funzionari della
Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro.
- Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i
periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di
controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario
di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa
sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
dette prescrizioni.
- Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto
individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo che il fatto
costituisca reato.
- Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
- L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene
scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzioni amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca
reato.
- Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e
frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di
linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a
regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
- Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7,
sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
- Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di
persone in servizio di linea.
- Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7,8 e 9 sono
adottate dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
- Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro
trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni.
ATTUAZIONI
Art. 375 (Art. 178 e 179 Cod. str.)
(Documenti di viaggio e cronotachigrafo)
- I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio sono disciplinate dal regolamento n. 3820/85 del
Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1985 e successive
modificazioni.
- L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste
dall'articolo 179, comma 7, del Codice, e' soggetta alla verifica da parte
dell'Ufficio metrico provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai
sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
- L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione
dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La
certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza,
all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.
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