Art.179. Cronotachigrafo

  1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento Cee n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.

  2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione lire quattro milioni. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

  3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni .

  4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

  5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave.

  6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

  7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu' presto.

  8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento Cee n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

  9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

  10. Gli articoli 15,16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provin ciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolari ta' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo


ATTUAZIONI


Art. 375 (Art. 178 e 179 Cod. str.)

(Documenti di viaggio e cronotachigrafo)

  1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.

  2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del Codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio metrico provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.

  3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.


 

 

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