Art.179. Cronotachigrafo
- I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento Cee n.
3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.
- Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei
casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di
registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione lire quattro milioni. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione
dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
- Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che
mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire quattromilioni .
- Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di
cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o
autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state
commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste.
- Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura
stabilita per la sanzione piu' grave.
- Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere
comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di
veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il
conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro
un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza
od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre
dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu'
presto.
- Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al
comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento Cee
n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
- Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
- Gli articoli 15,16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso
di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il
verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provin ciale per le necessarie
verifiche del ripristino della regolari ta' di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo
ATTUAZIONI
Art. 375 (Art. 178 e 179 Cod. str.)
(Documenti di viaggio e cronotachigrafo)
- I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio sono disciplinate dal regolamento n. 3820/85 del
Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1985 e successive
modificazioni.
- L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste
dall'articolo 179, comma 7, del Codice, e' soggetta alla verifica da parte
dell'Ufficio metrico provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai
sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
- L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione
dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La
certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza,
all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.
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