Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida

  1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; c)l' autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera c), nonche' un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

  2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta, se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

  3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

  4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.

  5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneita', quando prescritti.

  6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di idoneita' tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.

  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da lire trentami

  8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.


ATTUAZIONI


Art. 376 (Art. 180 Cod. str.)

(Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di polizia)

  1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorita', sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del Codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del Codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne da' comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.

  2. Copia del verbale di cui al comma 1 e' consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.

  3. Il verbale di cui al comma 1 e' conforme al modello seguente:


 

 

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