Art. 181. E'sposizioni dei contrassegni per la circolazione

  1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.

  2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'ob bligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni stessi.

  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.


 

 

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