Art. 181. E'sposizioni dei contrassegni per la circolazione
- E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i
motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria.
- I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'ob bligo di
cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni stessi.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
