Art. 182. Circolazione dei velocipedi
- I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in
numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono
sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci
e proceda sulla destra dell'altro.
- I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere
il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento
di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima
liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie.
- Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
- I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso
sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
- E' vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso
non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta',
opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5.
- I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di
altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due
ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
- Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro
persone adulte compresi i conducenti, e' consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.
- Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
- I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite
nel regolamento.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. La sanzione e' da lire cinquantamila a lire duecentomila
quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
ATTUAZIONI
Art. 377 (Art. 182 Cod. str.)
(Circolazione dei velocipedi)
- I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare
improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio
o pericolo per i veicoli che seguono.
- Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente
intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono
tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
- In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio,
la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono
effettuare.
- Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di
giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
- Il trasporto di bambini fino a otto anni di eta' e' effettuato unicamente
con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del Codice, in maniera
tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la
possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature
suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e
sono installate:
- tra il manubrio del velocipede e il conducente, unicamente per il
trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
- posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque
massa, fino a otto anni di eta'. Prima del montaggio della attrezzatura e'
necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle
parti del velocipede interessate al montaggio stesso.
- Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite
all'articolo 3 del Codice, si applicano, ove compatibili, le norme di
comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
- Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a
traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti
ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi
cambiamenti di direzione.
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