Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
- La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola
norma, sempre entro il limite minimo genera le di lire trentamilaed il limite
massimo generale di lire quattro milioni. Tale limite massimo generale pu•
essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di
piu' viola zioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento
di cui al comma 3.
- Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal
presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo
alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonch‚ alla
personalita' del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
- La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due
anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni
biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del
tesoro dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane,
fissa seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno
successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
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