Art. 196. Principio di solidarieta'
- Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo, o, in sua vece, I'usufruttuario, I'acquirente con
patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma
da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta'.
Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde
solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del
contrassegno di identificazione.
- Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere,
ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata, in
solido con l'autore della vio lazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalita' giuridica
o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore e'
obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma
da questi dovuta.
- Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per
la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione stessa.
ATTUAZIONI
Art. 382 (Art. 196 Cod. str.)
(Solidarieta' e iscrizione a ruolo)
- Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di denaro a titolo di
sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo,
l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del
Codice civile, quale tra i condebitori solidali e' sottoposto ad esecuzione
coattiva.
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