Art. 196. Principio di solidarieta'

  1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, I'usufruttuario, I'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
    Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.

  2. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata, in solido con l'autore della vio lazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

  3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalita' giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.


ATTUAZIONI


Art. 382 (Art. 196 Cod. str.)

(Solidarieta' e iscrizione a ruolo)

  1. Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del Codice civile, quale tra i condebitori solidali e' sottoposto ad esecuzione coattiva.


 

 

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