Art. 198. Piu' violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie.
- Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
- In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il tragressore ai divieti di accesso
e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
