Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
- Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta
giorni dalla contestazione o dalla notifi cazione, una somma pari al minimo
fissato dalle singole norme.
- Il trasgressore puņ corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal
quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto
corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario. All'uopo, nel ver bale contestato o notificato devono
essere indicate le modalita' di pagamento, con il richiamo delle norme sui
versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto
corrente bancario.
- Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il trasgressore
non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente
di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti
norme, deve avere con se'; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione.
ATTUAZIONI
Art. 387 (Art. 202 Cod. str.)
(Quietanza del pagamento in misura ridotta)
- Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene
compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale e' effettuato.
Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei
rispettivi versamenti.
- In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e
nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma
violata e il luogo dove e' stata commessa la violazione.
- I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il
pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od
ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale
termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto
2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
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