Art. 203. Ricorso al prefetto.

  1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presen tarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale.

  2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma I e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonch‚ con ogni altro elemento utile alla decisione anche se fornito dal ricorrente.

  3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 6899, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.


ATTUAZIONI


Art. 388 (Art. 203 Cod. str.)

(Ricorso al prefetto)

  1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione e' quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

  2. Quando il ricorso e' presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del Codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.


 

 

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