Art. 204. Provvedimenti del prefetto.
- Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o
comando accertatore nonch‚ il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli
interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento
emette entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il
pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del
minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo
195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed Š noti ficata
all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento
ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento,il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne d… notizia ai ricorrenti.
- L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il
pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'effetto del
registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del
registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne d… comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando
accertatore.
- L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
