Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscos sione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

  2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

  3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' incarico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.


ATTUAZIONI


Art. 389 (Art. 206 Cod. str.)

(Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti)

  1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'es

  2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo e' pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del Codice, e l'acconto fornito.

  3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, e' pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del Codice, oltre alle spese del procedimento e non da' luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del Codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 390 (Art. 206 Cod. str.)

(Erronea iscrizione a ruolo)

  1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorita' amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del Codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.


 

 

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