Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
- Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202
e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, la riscos sione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24
novembre 1981, n. 689.
- I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione.
Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle
amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
- I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale da' incarico all'esattore il
ruolo per la riscossione in unica soluzione.
ATTUAZIONI
Art. 389 (Art. 206 Cod. str.)
(Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti)
- Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal
Codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'es
- Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto per la
completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo
esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo e' pari alla differenza tra quella
dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del Codice, e l'acconto fornito.
- L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o
notificazione, ma prima della formazione del ruolo, e' pari alla somma dovuta
a norma dell'articolo 203, comma 3, del Codice, oltre alle spese del
procedimento e non da' luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve
essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma
riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del Codice, unitamente
a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 390 (Art. 206 Cod. str.)
(Erronea iscrizione a ruolo)
- In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorita' amministrativa che ha
emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del Codice, chiede
all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza
competente per territorio.
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