Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

  1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

  2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento del la cauzione suddetta, il trasgressore pu• fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

  3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo ammini strativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non siperiore a sessanta giorni.

  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'ltalia.


ATTUAZIONI


Art. 391 (Art. 207 Cod. str.)

(Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente)

  1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del Codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 e' allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell'articolo 200, comma 4, del Codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo 387.

  2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del Codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del Codice. Della restituzione se ne da' atto con apposito verbale di cui una copia e' consegnata all'interessato.

  3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del Codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria e' introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del Codice e con i medesimi effetti.

  4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del Codice, il documento e' trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del Codice. Il prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.


Art. 390 (Art. 206 Cod. str.)

(Erronea iscrizione a ruolo)

  1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorita' amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del Codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.


 

 

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