Art. 208. I Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonch‚ da
funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie
in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e
comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
- I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
- al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del
totale annuo, a norma dell'articolo 2 lettera X), della legge 13 giugno 1991
n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale
attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle informazioni sul
traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con
la legge 30 dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei piani urbani di
traffico, per finalita' di educazione stradale dell'assistenza e previdenza
del personale della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza;
- alla Direzione generale M.C.T.C nella misura del 20 per cento del totale
annuo sopra richiamato, per studi sulla sicurezza del veicolo.
- Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e
dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle
suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote
come annualmente determinate.
- I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti
alle finalita' di cui al comma 2, nonch‚ al miglioramento della circolazione
sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e
alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici
necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi
enti determinano annualmente con delibera della giunta, le quote da destinarsi
alle suindicate finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei
lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da quelli con
popolazione superiore a cinquemila abitanti.
- Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri decreti le
occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
ATTUAZIONI
Art. 392 (Art. 208 Cod. str.)
(Versamenti all'ufficio del registro)
- I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del
Codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni
all'ufficio del registro competente per territorio.
- Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al
ministero dei Lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti
l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.
Art. 393 (Art. 208 Cod. str.)
(Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali e alle forze
dell'ordine)
- Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a
norma dell'articolo 208 del Codice.
- Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai
sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del Codice, gli stessi enti dovranno
fornire al ministero dei Lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e
delle spese.
- Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di
assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, la ripartizione dei fondi e'
determinata annualmente con decreto del ministro dell'Interno,
proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli
organismi o dei corpi anzidetti.
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