Art. 208. I Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonch‚ da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

  2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

    1. al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, a norma dell'articolo 2 lettera X), della legge 13 giugno 1991 n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con la legge 30 dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale dell'assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

    2. alla Direzione generale M.C.T.C nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi sulla sicurezza del veicolo.

  3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

  4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalita' di cui al comma 2, nonch‚ al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.


ATTUAZIONI


Art. 392 (Art. 208 Cod. str.)

(Versamenti all'ufficio del registro)

  1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del Codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.

  2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al ministero dei Lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.


Art. 393 (Art. 208 Cod. str.)

(Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali e alle forze dell'ordine)

  1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del Codice.

  2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del Codice, gli stessi enti dovranno fornire al ministero dei Lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

  3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del ministro dell'Interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli organismi o dei corpi anzidetti.


 

 

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